prestazione notarile è improntata alla diligenza qualificata ex art. 1176, c.
2, e alla buona fede
04.11.2001
Cass.
6.4.2001, n. 5158
L'opera professionale di cui è
richiesto il notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà
delle parti e di direzione nella compilazione dell'atto, ma si estende alle
attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la
certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito
dalle parti.
Ne consegue che il notaio, che abbia la
conoscenza o anche il solo sospetto di un'iscrizione pregiudizievole gravante
sull'immobile oggetto della compravendita, deve informarne le parti, quando
anche egli sia stato esonerato dalle visure, essendo tenuto comunque all'esecuzione
del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della
diligenza qualificata di cui all'art. 1176, c. 2, c.c., e della buona fede.